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Manovra anti-crisi: l'abc aggiornato

di Nicoletta Cottone

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27 GENNAIO 2009

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Fondo unico giustizia (articolo 27, comma 21-ter)
Il ministero dell'Economia, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane Spa, banche ed altri operatori finanziari che omettano nei termini previsti, di intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia nonché di trasmettere a Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio e ai conti di deposito titoli. Per la verifica di detti obblighi il ministero può avvalersi della Guardia di finanza. Nella quota di risorse del Fondo unico giustizia da destinare al ministero dell'Interno, a quello della Giustizia e al bilancio dello Stato soltanto una percentuale non superiore al 20% può riguardare le risorse oggetto di sequestro penale e amministrativo. La percentuale del 20% può essere aumentata fino al doppio in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

F24 enti pubblici, estensione (articolo 32-ter)
Disposizioni in materia versamento dei tributi e contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Estensione dell'utilizzo del modello "F24 enti pubblici", già previsto per il pagamento dell'Irap, delle ritenute operate alla fonte, nonché delle addizionali, ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi. Sarà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda il pagamento dei tributi erariali e uno o più decreti del ministro dell'Economia, di concerto con i ministeri competenti, per quanto riguarda il pagamento dei tributi e dei premi. L'attuazione delle disposizioni in esame può avvenire anche progressivamente. Norme in favore degli enti pubblici che nel 2008 (nel primo anno di applicazione del modello F24EP) hanno effettuato ritardati pagamenti, purché il versamento avvenga non oltre il secondo mese successivo alla data di scadenza stabilita: in questa ipotesi non trova applicazione la sanzione pari al 30% dell'importo versato con ritardo prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Giochi (articolo 30-bis)
Disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (Preu) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del Coni e dell'Unire. Determinato l'ammontare del Preu relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote, dal 12,6% all'8%, in base agli scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008. In particolare le aliquote sono così determinate: a) 12,6% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008; b) 11,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15% della raccolta del 2008; c) 10,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 15% e il 40% della raccolta del 2008; d) 9% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo compreso tra il 40% e il 65% della raccolta del 2008; e)8% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo superiore al 65% della raccolta del 2008. Gli importi dei versamenti periodici del Preu dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6 per cento. Possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Escluse le garanzie previste dall'articolo 3-bis del Dlgs 462/1997 nel caso in cui l'Aams verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia del Preu, sia di importo superiore alla somma da rateizzare. Il comma 3, infine, abroga la lettera f) del comma 13-bis, dell'articolo 39 del Dl 269/2003, che prevede la concessione su istanza dei soggetti passivi d'imposta della rateizzazione delle somme dovute (relative al Preu) nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà. A decorrere dal 1° gennaio 2011 verrà determinata, con decreto del ministro dell'Economia, di concerto con il ministro delle Politiche agricole, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al Coni per il finanziamento dello sport, e all'Unire per il finanziamento del montepremi delle corse. Un provvedimento dell'Aams, di concerto con il ministero dell'Economia, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e con il ministero delle Politiche agricole, da emanare annualmente entro il 31 marzo, definirà le modalità operative della determinazione della base di calcolo di queste entrate erariali ed extraerariali, oltre alle modalità di trasferimento periodico delle risorse al Coni e all'Unire. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al Coni è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'Unire è determinata in 150 milioni. A valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del Preu, rilevate annualmente dall'Aams, una quota pari all'1,4% del Preu sarà ripartita in parti uguali (ma non superiore a 140 milioni per ciascun ente) e assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del Coni e dell'Unire, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento dell'Unire, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. A decorrere dal 1° gennaio 2009, cessano gli effetti nei confronti del Coni e dell'Unire delle disposizioni contenute nell'articolo 1-bis, comma 7, del Dl 149/2008, introdotto dalla legge di conversione 184/2008 (esclusi dalla cessazioni degli effetti con decorrenza 1° gennaio 2009 il quarto periodo del comma 7, che assegna all'Unire per il 2008 un contributo pari a 25 milioni, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali). In caso di ulteriori maggiori entrate rispetto, le somme saranno destinate con decreto del ministro dell'Economia al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della Carta acquisti, al Fondo per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o all'entrata dello Stato.

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